Circ. 052 Indizione elezioni rappresentanti nel Consiglio di Istituto triennio 2021-22 , 2022-23, 2023-24

Circolare n. 52                                                                                  Magenta, 19 ottobre 2021

 

Alle docenti e ai docenti

Alle studentesse e agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Alla DSGA

 

 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti nel Consiglio di Istituto triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24

 

Il dirigente scolastico

 VISTO            il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO            l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE            le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA            la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA            la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

CONSIDERATO     che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA            la nota USR Lombardia prot. n. 22302 del 08/10/2021 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 21 e 22 novembre 2021

                                                                                          INDICE

 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 21 novembre 2021 e lunedì 22 novembre 2021.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

  1. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 2 novembre 2021 alle ore 12.00 dell’8 novembre 2021.
  2. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 dell’8 novembre 2021.
  3. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
  4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
  5. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
  6. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
  7. Propaganda elettorale dal 3 novembre al 19 novembre 2021.
  8. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati entro l’11 novembre 2021.
  9. Proclamazione degli eletti entro il 24 novembre 2021.
  10. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
  11. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
  12. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Si ricorda che il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
  • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

  1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere(pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
  • per la componente Studenti: almeno 20 studenti
  • per la componente Genitori: almeno 20 genitori
  • per la componente Docenti: almeno 20
  • per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.

  1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  2. Le firmedei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
  3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.  Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di

alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le votazioni si svolgeranno a distanza, in modalità online, secondo indicazioni che verranno fornite con successiva circolare.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Grazia Pisoni