CIRC 215 istanza nomina presidenti commissioni esami di stato 2021-22

Circ. n. 215                                                                                           Magenta, 24/03/2022

 

Alle docenti e ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA

OGGETTO: Commissioni Esami di Stato 2021/22 – Facoltà di presentazione istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente dicommissione

Si comunica che con Ordinanza Ministeriale 66 del 14 marzo 2022 sono state pubblicate le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’a.s. 2021/2022.
Ogni commissione, comprendente due classi, sarà presieduta da un Presidente esterno all’Istituzione scolastica e sarà composta da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR; i commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di stato. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione. I docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.
Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
a) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’Istruzione Secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
b) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’Istruzione Secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) i docenti in servizio di istituto d’Istruzione Secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’Istruzione Secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
f) i docenti, già di ruolo in istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f):
g) ai sensi dell’articolo 12 del d.m. 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di Istruzione Secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
h) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di Istruzione Secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
i) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di Istruzione Secondaria di secondo grado, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
j) i docenti in servizio in istituti statali di Istruzione Secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992; k) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado statali.

Le istanze di iscrizione nell’elenco regionale di cui sopra sono trasmesse dagli aspiranti, dal 24 marzo 2022 al 12 aprile 2022, tramite il modello ES-E e ES-1, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS.
Si precisa che le istanze di inclusione nell’elenco regionale vanno trasmesse tramite il modello ES-E attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS e solo dopo la notifica dell’avvenuta acquisizione dell’istanza di inclusione sarà possibile provvedere alla compilazione del modello ES-1 per la nomina in qualità di Presidente di commissione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Grazia Pisoni