Circ 026 Compiti generali di vigilanza e sorveglianza – Sorveglianza durante gli intervalli
Magenta, 25 settembre 2023
Alle docenti e ai docenti,
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Oggetto: Compiti generali di vigilanza e sorveglianza – Sorveglianza durante gli intervalli
Al fine di prevenire rischi e infortuni degli studenti in situazioni di mancata vigilanza e di evitare gravi conseguenze civili e penali al personale, ricordo l’importanza di un puntuale adempimento dei compiti connessi con la vigilanza stessa. Al riguardo richiamo, in particolare, i seguenti aspetti più volte contemplati nelle note del MIUR e dell’Ufficio legale dell’USR, nelle raccomandazioni dell’Avvocatura dello Stato relative all’argomento.
- Spetta agli addetti alla vigilanza dimostrare di non aver potuto impedire e/o evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
- Il primo requisito per dimostrare quanto sopra è la presenza fisica dell’addetto alla vigilanza, l’assenza ingiustificata dal luogo in cui l’addetto deve prestare servizio configura automaticamente la colpa grave.
- I docenti oltre ad essere addetti al servizio di istruzione sono addetti alla vigilanza per le classi loro assegnate secondo l’orario delle lezioni.
- I collaboratori scolastici prestano servizio di vigilanza sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 c.4 lettera “e” del CCNL 2016/17, e dal Piano delle Attività del personale ATA.
- Nel cambio dell’ora la vigilanza viene svolta dai collaboratori scolastici in servizio nei corridoi e dai docenti presenti nelle singole classi, che possono attendere l’arrivo degli studenti sulla porta della classe, vigilando così, sulla parte di corridoio che insiste sulla classe.
- Il docente che, per qualunque esigenza, deve lasciare l’aula in cui è in servizio, è tenuto ad avvisare i collaboratori scolastici per il temporaneo controllo sulla classe. In caso di assenza dei collaboratori scolastici è tenuto ad avvisare il docente in servizio nell’aula più vicina, perché il controllo venga esercitato nella misura migliore possibile in rapporto alle circostanze del momento.
- Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, che non possono lasciare l’aula prima del suono della campanella.
- Non è permesso far uscire dalla classe gli studenti durante le ore di lezione, se non per gravi motivi di salute, nè far uscire gli studenti prima del suono della campana dell’ultima ora lasciandoli in attesa dell’uscita nell’atrio o nel cortile della scuola.
Per quanto riguarda la vigilanza degli studenti durante l’intervallo in tutte le aree accessibili, si comunica il seguente ordine di servizio:
- ai docenti della seconda e della quarta ora è affidata la sorveglianza durante l’intervallo nell’aula e nella parte del corridoio adiacente all’aula stessa;
- AI DOCENTI CHE SVOLGONO LA LEZIONE DELLA SECONDA E DELLA QUARTA ORA IN UNA CLASSE IMMEDIATAMENTE ADIACENTE AI SERVIZI IGIENICI È AFFIDATA LA SORVEGLIANZA NEI SERVIZI STESSI
- Fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo e fino ad individuazione di docenti incaricati della sorveglianza negli spazi esterni, non è autorizzato lo svolgimento dell’intervallo in cortile.
- – In caso di infortunio il/i docente/i incaricati per la vigilanza nell’area in cui si è verificato l’infortunio sono tenuti a presentare tempestiva ed esauriente relazione sull’accaduto in segreteria, ai fini della denuncia da inoltrare all’INAIL e alla compagnia assicuratrice.
Si ricorda poi che il decreto ministeriale approvato il giorno 9 settembre 2013 estende il divieto di fumo anche alle aree all’aperto che sono di pertinenza degli Istituti scolastici.
Durante l’intervallo i collaboratori scolastici presteranno servizio di vigilanza nelle vicinanze dei servizi igienici in rapporto con i loro turni di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Pisoni