Ogni Elettore potrà utilizzare il Modulo di votazione una sola volta e potrà esprimere per la lista prescelta da 1 a due preferenze. Moduli contenenti più di due preferenze saranno considerati NULLI.

Votazioni componente STUDENTI

vota qui – STUDENTE
  • L’elettorato attivo compete agli alunni qualunque sia la loro età. 

Votazioni componente DOCENTI

vota qui – DOCENTE
  • L’elettorato attivo spetta ai docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio);
  • L’elettorato attivo spetta ai docenti a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell’anno scolastico (31/8).  
  • I docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. 
  • I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo 
  • Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia. (Art. 12 – O.M. n°215/91)

Votazioni componente PERSONALE ATA

vota qui – PERSONALE ATA
  • L’elettorato attivo spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6). 
  • Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo.
  • Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia

Votazioni componente GERNITORI

vota qui – Genitore 1
vota qui – Genitore 2
  • L’elettorato attivo spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
  • Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore